Art. 70
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e' presentato entro il trenta agosto dell'anno precedente ed e' approvato con legge regionale entro il quindici dicembre. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi o alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
- a)un preventivo di cassa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
- b)un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- c)una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale. I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame a seguito della approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
