Art. 15 — Variazione al bilancio
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La legge di approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 12 e 13. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
