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Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 9 della presente legge. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni. La regione ha altresi' facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. La regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 194/1997

    Parametro
    24 giugno 1997

    Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996 recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari", sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della l…

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 5 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art21 · fonte su Normattiva