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Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 12 maggio 1970, n. 281, e' cosi' modificato: "L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non puo' superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della regione iscritte in bilancio nel titolo I a norma del precedente articolo 8, sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione". Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non e' stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono. L'autorizzazione alla contrazione di mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, vengono iscritti tra i residui attivi. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art22 · fonte su Normattiva