Art. 27 — Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati
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I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformita' a quanto disposto nei precedenti articoli 25 e 26. In allegato al conto consuntivo della regione e' esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonche' delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla regione. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 11, terzo comma. Al rendiconto generale della regione e' allegato altresi' l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
