Approvazione
Art. 9
Il Consiglio regionale:
- a)approva, i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
- b)designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;
- c)fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;
- d)nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potesta' sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;
- e)istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;
- f)riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- g)delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
- h)istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;
- i)approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;
- l)delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuito o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione. Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
