Il Consiglio regionale:

  • a)approva, i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
  • b)designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;
  • c)fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;
  • d)nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potesta' sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;
  • e)istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;
  • f)riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
  • g)delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
  • h)istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;
  • i)approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;
  • l)delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuito o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione. Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art9 · fonte su Normattiva