Art. 35 — Norme finali e abrogazione di altre norme
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La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformita' ai principi della presente legge. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potesta' legislativa nella materia di cui al primo comma, si osservano le norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili. Con apposita legge della Repubblica saranno stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia. Sono abrogati:
- a)l'articolo 11, settimo comma, e l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- b)il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
