Art. 20 — Bilanci regionali
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1976, n. 335.
Abrogato dal 16 giugno 1976
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1976, n. 335.
Abrogato dal 16 giugno 1976
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, e di riflesso anche secondo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui demanda ad un decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con la legge 4 marzo 1964, n. 62: da un lato, infatti, è da ricordare che coordinare non significa imporre artificiose uniformità, disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale; d'altra parte, deve tenersi presente che la stessa Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce alle Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica "che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni".
Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 118 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1970
urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art20 · fonte su Normattiva