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Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui al successivo articolo 11, primo comma.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art6 · fonte su Normattiva