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La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi successivi, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della regione, tenendo sempre distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati alla regione in sede di programmazione nazionale. Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della regione. Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

  • a)spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
  • b)spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
  • c)spese relative a funzioni proprie della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
  • d)spese relative a obiettivi per perseguire i quali la regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese. La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalita' della spesa. La commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indichera' i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresi', per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art9 · fonte su Normattiva