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[1]E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

  • 1)specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula);
  • 2)specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
  • 3)specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenius arquata); pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente (Philonzaius pugnax);
  • 4)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

[2]mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaplius hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;

[3]uccelli: pernice bianca (Lagopvs mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta);

  • 5)specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola);
  • 6)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus);
  • 7)specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

[4]Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1002/1988

    Questione infondata
    27 ottobre 1988

    La legge 27 dicembre 1977 n. 968 - che ha posto i principi generali suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie - si caratterizza come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province a speciale autonomia. In particolare la legislazione esclusiva di Regioni e Province ad autonomia speciale risulta vincolata dalle norme contenture negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge n. 968 del 1977 che - superando i principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 - affermano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987

    Art. 116 cost. · Art. 1 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 2 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 11 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/1988

    Questione infondata
    10 marzo 1988

    La difformita`, rispetto al modello legale, della procedura effettivamente seguita per l'adozione di un atto amministrativo, non incide sulla legittimita` costituzionale della previsione di legge, ma solo, eventualmente, sulla regolarita` del procedimento relativo all'atto adottato. Pertanto la proposta del Ministro dell'Agricoltura, che ha controfirmato - secondo una procedura non anomala - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono state apportate variazioni all'elenco di specie di uccelli cacciabili, non confligge con alcuna norma costituzionale, considerato che il potere attribuito al Presidente del Consiglio e` stato correttamente esercitato dopo l'audizione degli organi tecnici indicati dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 95 e 97 Cost. - dell'art. 11, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968).

    Art. 95 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 11 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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