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Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica. Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata. Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale, da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni. Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art15 · fonte su Normattiva