Art. 16 — Appostamenti fissi e temporanei
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Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purche' siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
