Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Art. 19 — Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Le regioni possono regolamentare e autorizzare:
- a)gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
- b)gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale. I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
