Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

Le regioni possono regolamentare e autorizzare:

  • a)gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
  • b)gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale. I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art19 · fonte del testo