Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Art. 33 — Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia

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La revoca della licenza di caccia e' definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente articolo 31. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) dello stesso articolo e' ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 22, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sara' formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal presidente della giunta regionale, che ne dara' comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinche' provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art33 · fonte su Normattiva