Art. 36 — Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie
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Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 gennaio 1981, n. 9
1La L. 16 gennaio 1981, n. 9 ha disposto (con l'art. 1) che " Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 non siano state trasformate, e' data facolta' alle regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo".
Testo in vigore dal 18 gennaio 1981 al 11 marzo 1992
