Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Art. 36 — Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie

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Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 18 gennaio 1981

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art36 · fonte su Normattiva