Art. 37 — Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina
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I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attivita' dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
