Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Art. 37 — Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina

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I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attivita' dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art37 · fonte su Normattiva