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Le norme di cui all'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denunce per danni di guerra a beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 per le quali prima dell'entrata in vigore della stessa legge erano state effettuate liquidazioni provvisorie di importo non superiore ad un milione di lire. Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, numero 968, che siano state sostituite da liquidazioni definitive, ai sensi della legge medesima.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-13;1237~art2 · fonte del testo