Art. 12
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Assistenza all'imputato minorenne 1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o ((degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale)). ((1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza di una di una o piu' delle seguenti condizioni:
- a)la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;
- b)nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale;
- c)sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.)) 2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. 3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Testo vigente dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024 · versione 25 su Normattiva