Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Impossibilità di riconoscimento del figlio eventualmente nato - Asserita estensione in caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro - Conseguente necessità di rigettare l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, in base alla normativa codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della protezione dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità, nonché lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Erroneità del presupposto normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Como, prima sez. civile, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 cod. civ., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità. Il rimettente censura norme che hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, senza perciò confrontarsi adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia, sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento dei figli e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità. Al contrario, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Dunque, il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.
Riguarda ancheart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Prospettazione della questione incidentale - Correttezza del parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere non vincolante del parere consultivo citato nell'ordinanza di rimessione - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g ), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente, pur richiamando il parere non vincolante reso dalla Corte EDU il 10 aprile 2019 - poi confluito in sue pronunce successive adottate in sede contenziosa - evoca correttamente, quale parametro interposto, l'art. 8 CEDU, sul quale si imperniano le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione.
sentenza 33/2021massima n. 43633 Riguarda ancheart. 64 Diritto internazionale privatoart. 18 d.P.R. 396/2000
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione conforme alla CEDU - Ritenuta impossibilità, stante l'univoco orientamento del diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione conforme alla CEDU - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g ), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente ha plausibilmente motivato - in ragione dell'intervenuta sentenza della Cassazione a sezioni unite civili, che ha formato il diritto vivente che egli sospetta di contrarietà alla Costituzione - nel senso dell'impraticabilità di una interpretazione conforme alla CEDU. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017 ). L'obbligo per una sezione semplice della Corte di cassazione di astenersi dal decidere in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite attiene al piano dell'interpretazione della legge, non a quello della verifica della compatibilità della legge (così come interpretata dalle Sezioni unite) con la Costituzione; verifica, questa, che l'ordinamento italiano affida a ogni autorità giurisdizionale durante qualsiasi giudizio, consentendo a tale autorità di promuovere direttamente questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, senza dover sollecitare allo scopo altra istanza superiore di giudizio.
sentenza 33/2021massima n. 43634 Riguarda ancheart. 64 Diritto internazionale privatoart. 18 d.P.R. 396/2000
Stato civile - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. d'intenzione - Possibilità di riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano - Preclusione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, per contrasto con l'ordine pubblico - Denunciata violazione dei diritti riconosciuti da norma CDFUE - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 CDFUE - del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g ), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente non ha motivato sulla riconducibilità della questione sollevata all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. ( Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 279 del 2019 e n. 37 del 2019 ). L'impossibilità di applicare le norme della CDFUE - a causa della non riconducibilità, ai sensi dell'art. 51 della Carta, della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea - non esclude che le norme della Carta possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020 e n. 272 del 2017 ).
sentenza 33/2021massima n. 43635 Riguarda ancheart. 64 Diritto internazionale privatoart. 18 d.P.R. 396/2000
Stato civile - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. d'intenzione - Possibilità di riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano - Preclusione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, per contrasto con l'ordine pubblico - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità in materia di filiazione nonché di quelli sovranazionali di tutela della vita familiare del minore e della genitorialità - Inammissibilità delle questioni - Insufficiente tutela degli interessi del minore nell'attuale situazione - Necessità indifferibile che il legislatore, in prima battuta, adegui il diritto vigente.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo - del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g ), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 che, secondo l'interpretazione del diritto vivente, precludono, per contrasto con l'ordine pubblico, il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. "d'intenzione". L'interesse del minore deve essere bilanciato, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore. Al riguardo, il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDU è corrispondente all'insieme degli evocati principi della Costituzione italiana, i quali per un verso non ostano alla non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata; per l'altro, impongono che, in tali casi, sia comunque assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale. Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore. A tal fine, quest'ultimo - quale titolare di un significativo margine di manovra, a fronte di un ventaglio di opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica - deve farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione in casi particolari (c.d. "non legittimante"), prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d ), della legge n. 184 del 1983. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020, n. 221 del 2019, n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 85 del 2013, n. 494 del 2002, n. 347 del 1998 e n. 11 del 1981 ).
sentenza 33/2021massima n. 43636 Riguarda ancheart. 64 Diritto internazionale privatoart. 18 d.P.R. 396/2000
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento della "madre gestazionale" nel giudizio incidentale avente ad oggetto il divieto di riconoscimento del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore, procreato all'estero tramite maternità surrogata, del genitore non biologico (c.d. d'intenzione) - Assenza di un interesse qualificato, suscettibile di incisione diretta e immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento di J.E. N., "madre gestazionale" di un minore procreato all'estero tramite maternità surrogata, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto il divieto di riconoscimento del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile del minore del genitore non biologico (c.d. d'intenzione). L'interveniente non risulta essere mai stata designata come genitore, né nell'atto di nascita formato all'estero e rettificato dall' order della Supreme Court of British Columbia, né nei registri di stato civile italiani. Inoltre, il giudizio a quo , relativo al riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di tale order , riguarda unicamente la posizione giuridica del "padre biologico" e del "padre d'intenzione" nei confronti del minore, per cui l'esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della "madre gestazionale". Per giurisprudenza costituzionale costante - recepita dall'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - l'intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo , dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, n. 159 del 2019 e n. 194 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019 ).
Riguarda ancheart. 64 Diritto internazionale privatoart. 18 d.P.R. 396/2000
Thema decidendum - Deduzioni dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosse dal Tribunale di Bolzano, non possono tenere conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice a quo). ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistita
Giudice rimettente - Giudice ordinario in fase cautelare - Possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale - Presupposti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull'istanza dei ricorrenti, sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede. (Nel caso di specie, è ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosso dal Tribunale di Pordenone e dal Tribunale di Bolzano, entrambi investiti del ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ). ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2016, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009; ordinanza n. 150 del 2012 ).
Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Esposizione adeguata delle ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con i parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004. Il giudice a quo ha esposto in modo, primo visu , del tutto adeguato le ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con gli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost. Quanto ai parametri residui (artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.), le deduzioni del rimettente, se pure alquanto stringate, permettono comunque sia di cogliere il nucleo delle censure, anche perché collegate a quelle relative agli altri parametri.
Riguarda ancheart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione da parte dei rimettenti in ragione dell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo - Correttezza dell'operazione ermeneutica svolta.
Per costante giurisprudenza costituzionale l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. (Nel caso di specie, correttamente il Tribunale di Pordenone e il Tribunale di Bolzano escludono la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione dei censurati artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, ritenendo che una simile operazione ermeneutica trovi un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo). ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanza n. 207 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Thema decidendum - Individuazione dei termini della questione incidentale - Desumibilità dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, le censure del Tribunale di Pordenone debbono intendersi riferite alla parte in cui limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali formate da sole donne. Il rimettente non ha infatti incluso tra quelle sottoposte a scrutinio la disposizione di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che vieta in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, la pratica della maternità surrogata (o gestazione per altri), attraverso la quale passa necessariamente la genitorialità artificiale delle coppie omosessuali maschili.
Riguarda ancheart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile) - Sanzioni in caso di inosservanza - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla genitorialità dell'individuo, alla protezione della maternità, della salute psico-fisica dell'individuo, al rispetto della vita familiare e all'orientamento sessuale tutelati anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Pordenone in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, Cost., e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU - degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, della stessa legge, che, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nel caso a quo: femminile). L'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale - come rilevato anche dalla Corte EDU, in correlazione con le disposizioni convenzionali evocate - posto che l'infertilità "fisiologica" della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive, così come non lo è l'infertilità "fisiologica" della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata, trattandosi di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. Inoltre è esclusa la violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l'aspirazione a diventare genitore. Le disposizioni censurate nemmeno producono un'ingiustificata disparità di trattamento in base alle capacità economiche: in assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero - in Stati ove le pratiche di PMA sono consentite alle coppie omosessuali - non può costituire una valida ragione per ritenere sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Né infine è ravvisabile la violazione del diritto alla salute, in quanto la sua tutela costituzionale non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, sull'assunto che l'impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al partner possa incidere negativamente sulla salute psicofisica della coppia. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018, n. 84 del 2016, n. 96 del 2015, n. 170 del 2014, n. 162 del 2014, n. 210 del 2013, n. 138 del 2010, n. 349 del 2007, n. 45 del 2005 e n. 347 del 1998 ).
Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile) - Sanzioni per l'inosservanza - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla genitorialità dell'individuo, alla protezione della maternità, della salute compromessa da patologie, al rispetto della vita familiare e all'orientamento sessuale tutelati anche in via convenzionale e internazionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e agli artt. 5, 6, 22, par. 1, 23, par. 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004. Le norme censurate, che non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile, non violano la tutela costituzionale della salute, che non può essere estesa alle componenti di una coppia omosessuale affette da patologie riproduttive, atteso che le suddette patologie, pur rappresentando un dato significativo nell'ambito della coppia eterosessuale - in quanto ne fanno venir meno la normale fertilità - rappresentano una variabile irrilevante nell'ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso. Quanto all'asserita violazione del diritto a costituire una famiglia, la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e, d'altra parte, la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti, e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA. Nella specie, peraltro, la scelta espressa dalle disposizioni censurate si rivela non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce, pur rimanendo quest'ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all'evolversi dell'apprezzamento sociale della fenomenologia considerata. Il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può inoltre costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione; diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia. Né è violato l'art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l'aspirazione a diventare genitore. Infine, la denunciata violazione dell'art. 11 Cost. - richiamato peraltro solo in dispositivo con riferimento tanto a disposizioni convenzionali che a varie disposizioni di convenzioni internazionali - si riferisce a parametro inconferente, posto che dalle indicate convenzioni internazionali non derivano limitazioni di sovranità nei confronti dello Stato italiano. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018, n. 210 del 2013 n. 170 del 2014, n. 162 del 2014, n. 138 del 2010, n. 349 del 2007 ). Il compito di bilanciare i diversi interessi costituzionalmente protetti deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte della Corte costituzionale, onde verificare che esse non decampino dall'alveo della ragionevolezza.
Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistita
Intervento in giudizio - Atti di intervento dell'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'associazione Cerco un bimbo e dell'Associazione Liberi di decidere - Soggetti che non sono parti nel giudizio a quo e non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere nei giudizi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 3 e 32 Cost., di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Dette Associazioni non hanno la qualità di parte nei giudizi principali e non risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Per l'affermazione che sono ammesse ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 135/2013 e 85/2013. - Per l'affermazione che non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento la circostanza che un soggetto sia parte in giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. le citate decisioni: ordinanza n. 150/2012 e sentenza n. 470/2002.
Riguarda ancheart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 9 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di escludere le sanzioni in riferimento alla fattispecie predetta - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo, nei limiti di cui in motivazione e per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l'art. 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). La norma - che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro a chiunque utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia - non può applicarsi ai casi in cui il ricorso (coppie assolutamente sterili o infertili) alla PMA eterologa è stato ammesso per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004. (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Sopravvenienza della sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione della Corte EDU - Necessità di un rinnovato esame dei termini della questione in presenza di una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Infatti tutti i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, legge n. 40 del 2004 in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste ultime nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria. Tuttavia, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate. Poiché il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale proposta. Siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente considerato al fine di formulare le censure; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, pena altrimenti un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità.
Riguarda ancheart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 9 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PRODUZIONE E UTILIZZO DI EMBRIONI UMANI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI NUCLEO E DI CRIOCONSERVAZIONE, A FINI NON RIPRODUTTIVI - DIVIETO - RICHIESTA REFERENDARIA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME RELATIVE, FINALIZZATA AD AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI CON FINALITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta. Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità. La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.
sentenza 46/2005massima n. 29501 Riguarda ancheart. 13 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA - RELATIVE SANZIONI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME INTERESSATE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione di norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40 concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione (art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo 9, commi 1 e 3 e nell'articolo 12, comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieto e sanzione. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum', né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha dato questa Corte. La richiesta referendaria, in particolare, non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema. Il quesito è omogeneo e non contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità). Sotto altro profilo, non può dirsi che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Infine non può sostenersi il carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio del 'referendum', perché verrebbe semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad allora vietata diverrebbe consentita.
sentenza 49/2005massima n. 29505 Riguarda ancheart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 9 Procreazione medicalmente assistita