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[1]E' vietata la importazione dall'estero della saccarina a qualunque uso destinata.
[2]In eccezione al divieto stabilito dal 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per le corporazioni, per l'interno e per gli scambi e per le valute, puo' consentire la produzione nel Regno della saccarina, destinata ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti, da parte di ditte esercenti stabilimenti all'uopo tecnicamente attrezzati, sempre quando la lavorazione avvenga sotto continua vigilanza finanziaria e tutta la saccarina prodotta venga ceduta allo Stato, alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
[3]Con lo stesso decreto saranno dettate le norme e condizioni da osservarsi per la cessione da parte del Ministero delle finanze della saccarina cosi' prodotta per gli usi ammessi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 10 maggio 1980
