Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1940 al 10 maggio 1980. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' vietata la importazione dall'estero della saccarina a qualunque uso destinata.
tolto: In eccezione al divieto stabilito dal 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per le corporazioni, per l'interno e per gli scambi e per le valute, puo' consentire la produzione nel Regno della saccarina, destinata ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti, da parte di ditte esercenti stabilimenti all'uopo tecnicamente attrezzati, sempre quando la lavorazione avvenga sotto continua vigilanza finanziaria e tutta la saccarina prodotta venga ceduta allo Stato, alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
tolto: Con lo stesso decreto saranno dettate le norme e condizioni da osservarsi per la cessione da parte del Ministero delle finanze della saccarina cosi' prodotta per gli usi ammessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 1980, N. 150, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.