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La concessione dei prestiti ai singoli ferrovieri che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio o di acquisto, sara' subordinata all'accertamento sulla idoneita' dei progetti predisposti a cura degli interessati o sull'idoneita' degli alloggi da acquistare in relazione alla loro residenza ed alle norme tecniche ed ai costi fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Nel caso di prestito per costruzione, l'erogazione di esso sara' effettuata a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art11 · fonte del testo