Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e' autorizzato a concedere mutui con garanzia ipotecaria d'importo non superiore a sei milioni di lire a favore di ferrovieri, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, per finanziare la costruzione o l'acquisto di alloggi fino all'80 per cento del costo, nelle localita' comprese nel programma predisposto secondo i criteri stabiliti nell'articolo 4 e tenuto conto dei criteri di preferenza previsti nell'articolo 19. Per la concessione dei mutui di cui al comma precedente, l'istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni utilizzera' le disponibilita' derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art12 · fonte del testo