Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sara' compiuto nel termine non superiore ai 20 anni. I prestiti saranno concessi al tasso annuo di interesse del 3,50 per cento e non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni apposita convenzione per determinare il concorso della stessa Azienda ferroviaria a favore del predetto Istituto negli interessi sui prestiti concessi. Tale convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art13 · fonte del testo