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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni una polizza collettiva di assicurazione per la costituzione di un fondo a favore dei ferrovieri tenuti ad abitare in alloggi di servizio dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, da impiegare nella costruzione o nell'acquisto di alloggi economici da assegnare in proprieta' ai medesimi dopo il collocamento a riposo o, in caso di premorienza alla famiglia superstite. I ferrovieri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 ed al precedente comma del presente articolo, possono chiedere di prenotare la costruzione o l'acquisto di un alloggio in qualsiasi localita' e di avvalersi della polizza di assicurazione, autorizzando l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e trattenere sulla propria retribuzione una somma non inferiore a tre volte, per i fabbricati di costruzione anteriore al 1945, e a due volte e mezzo, per i fabbricati costruiti successivamente, la riduzione sul canone mensile di affitto di cui all'articolo 33 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Se la quota di premio a carico dell'assicurato cosi' determinata e' superiore, tenuto conto del concorso dell'Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, al premio occorrente per la liquidazione del capitale da assicurare per la prenotazione dell'alloggio, la trattenuta sulla retribuzione viene proporzionalmente diminuita. In ogni caso la quota di premio a carico dell'assicurato deve essere di importo sufficiente ad assicurare la liquidazione in caso di morte, tenuto conto del concorso della Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato. Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche agli agenti che risiedono nelle localita' straniere previste dall'articolo 26 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i quali godono del soprassoldo di localita', quando si verifichi la cessazione dall'incarico in territorio estero o quando siano collocati a riposo con rientro in territorio nazionale e, in caso di premorienza alla famiglia superstite, ed il relativo premio di assicurazione grava integralmente a carico degli interessati.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
