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L'istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e' autorizzato a concedere, nei limiti delle disponibilita' derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita, mutui integrativi con garanzia ipotecaria ai ferrovieri il cui fondo individuale, risultante dalla polizza assicurativa di cui al precedente articolo, non abbia raggiunto, alla data del collocamento a riposo, almeno l'80 per cento della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato. I prestiti integrativi, fino a raggiungere il predetto 80 per cento, saranno concessi alle condizioni e con il concorso dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 13. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al pagamento del premio di assicurazione con un contributo corrispondente al valore attuale degli interessi integrativi che sarebbero stati corrisposti all'istituto predetto su un mutuo di importo uguale al capitale di assicurazione, in caso di morte dell'assicurato, e uguale all'importo della liquidazione spettante allo stesso assicurato, in caso di collocamento a riposo. Le condizioni della polizza collettiva di assicurazione e la stipulazione della medesima sono approvate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art15 · fonte del testo