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L'esecuzione dei programmi nelle singole Province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, e' affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministero dei lavori pubblici. I predetti Enti provvederanno direttamente all'esecuzione dei piani. Con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sara' fissata la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato quale rimborso di spese sostenute per le funzioni da essi esercitate. All'acquisizione delle aree edificabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge, provvedera' l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a carico del fondo di cui all'articolo 2, salvi i casi previsti nell'ultimo comma del predetto articolo 2. Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni localita', nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per le costruzioni da realizzare nelle aree di proprieta' dell'Amministrazione ferroviaria. Allo scopo suddetto e' ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilita', con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, cui spetta altresi' di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilita' delle opere agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale e' chiesta l'espropriazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 26 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art5 · fonte del testo