Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge sono assegnati ai richiedenti in proprieta' con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria. Gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati o dati in locazione dall'assegnatario prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione; tale vincolo non sussiste per gli agenti trasferiti in altre localita' per esigenze di servizio. I contratti stipulati in violazione a quanto stabilito al precedente comma sono nulli. Gli alloggi cosi' assegnati saranno riscattabili in 30 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art6 · fonte del testo