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Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge sono assegnati ai richiedenti in proprieta' con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria. Gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati o dati in locazione dall'assegnatario prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione; tale vincolo non sussiste per gli agenti trasferiti in altre localita' per esigenze di servizio. I contratti stipulati in violazione a quanto stabilito al precedente comma sono nulli. Gli alloggi cosi' assegnati saranno riscattabili in 30 anni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art6 · fonte del testo