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La progettazione delle costruzioni previste dal programma dovra' tener conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna localita' o gruppi di localita', saranno fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, conformemente ai criteri stabiliti dalla "Gescal" a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Il superamento di tali limiti potra', in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi gli Istituti autonomi case popolari e l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi. L'Azienda delle ferrovie dello Stato, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati, provvedera' ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi case popolari ed all'istituto nazionale case impiegati dello Stato. I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso Istituti bancari.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art7 · fonte del testo