Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 6 sara' effettuata, prima della consegna degli alloggi, sulla base dei costi convenzionali a vano che, per ciascuna localita' o gruppi di localita', saranno fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, tenuto conto dell'interesse del 3 per cento oppure sulla base dei costi effettivi. L'importo delle rate determinate come sopra, da versare al fondo di cui all'articolo 2, sara' definitivo agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art8 · fonte del testo