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Fermo restando quanto prescritto dalle norme relative alle zone dichiarate sismiche, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad eseguire i calcoli di stabilita' delle opere ferroviarie ricadenti in dette zone.

Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;377~art10 · fonte del testo