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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008. 135 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per gli appalti di opere, nonche' per le concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ivi compresi i contratti in corso di esecuzione e quelli per i quali non sia stata ancora definita la revisione dei prezzi, e' ammessa la facolta' di procedere al riconoscimento di compensi per rincari derivanti da variazioni dei prezzi di mercato.

tolto: La misura percentuale di tale riconoscimento e le variazioni relative saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in analogia con le norme della legislazione per gli appalti di opere delle altre amministrazioni dello Stato.

tolto: Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determinera', altresi', con proprio decreto, i limiti, la procedura e le modalita' per l'anzidetto riconoscimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-14;377~art8 · fonte del testo