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[1]Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1.250 miliardi previsti dall'articolo 2 per gli impianti fissi, all'ammodernamento ed al potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare.

[2]E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari, pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;377~art6 · fonte del testo