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[1]L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.
[2]Per la costruzione delle opere programmate l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi, in base alle norme della contabilita' di Stato, particolari studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche, ponendo i relativi oneri a carico degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
