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[1]Per gli appalti di opere, nonche' per le concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ivi compresi i contratti in corso di esecuzione e quelli per i quali non sia stata ancora definita la revisione dei prezzi, e' ammessa la facolta' di procedere al riconoscimento di compensi per rincari derivanti da variazioni dei prezzi di mercato.
[2]La misura percentuale di tale riconoscimento e le variazioni relative saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in analogia con le norme della legislazione per gli appalti di opere delle altre amministrazioni dello Stato.
[3]Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determinera', altresi', con proprio decreto, i limiti, la procedura e le modalita' per l'anzidetto riconoscimento.
Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
