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In considerazione dell'urgenza delle opere di cui all'articolo 2, nonche' degli uffici postali e di telecomunicazione, e dell'interesse nazionale che riveste la loro sollecita realizzazione, il giudice amministrativo, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilita' delle aree necessarie per la esecuzione delle opere e degli edifici suddetti, puo' disporre, nella ipotesi di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, unicamente il deposito di una cauzione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rapportata al valore dell'indennita' del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonche' le modalita' ed i termini del deposito. Il giudice competente a determinare l'indennita' di espropriazione puo' disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.
Testo in vigore dal 21 giugno 1975 al 8 dicembre 2011
