Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non è giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtù del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali è consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo è limitato alla mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso è da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Art. 700 c.p.c. · Art. 113 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che, con l'ordinanza che accoglie la domanda cautelare, il giudice amministrativo possa provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare, così determinando una palese diversità di trattamento tra la parte pubblica e quella privata (con conseguente violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.), tale da incidere sulla piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima, precludendo (in contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.) la possibilità stessa di chiedere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative alla fase cautelare. La norma censurata mira a disincentivare un ricorso indiscriminato alla tutela cautelare, costituendo una remora alla proposizione di domande palesemente infondate; tale ratio non ricorre nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare. Così ricostruita la ratio della norma censurata, quest'ultima appare il frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore nel configurare gli istituti processuali. Neppure sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, poiché la parte privata vittoriosa nella fase cautelare ben può ottenere il rimborso delle spese relative a questa fase ove risulti vittoriosa nel merito.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt.…
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost.
Restituzione degli atti al giudice a quo, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di emettere provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ., perché valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale ha modificato (all'art. 3) la norma impugnata. M.R.
Art. 700 c.p.c. · Art. 669-sexies c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede espressamente il potere del giudice amministrativo di sospendere, con ordinanze cautelari propulsive, i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 113, commi primo e secondo, Cost., in quanto la questione stessa non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale, ma è finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia definitiva dall'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento da parte del giudice d'appello; finalità, questa, estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. - S. nn. 284/1974, 227/1975, 8/1992. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 103 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della società ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quò rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quò aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' è revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Art. 700 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori
Il termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al TAR appare ragionevolmente congruo, ai fini di una adeguata impugnazione, anche nei confronti dei non abbienti i quali abbiano richiesto il gratuito patrocinio, dal momento che l'apposita commissione (di cui all'art. 28 d.P.R. 21 aprile 1973 n. 214) istituita presso ciascun T.A.R. o Sezione distaccata, si riunisce periodicamente secondo il prefissato calendario e puo` in caso di urgenza essere convocata straordinariamente. I possibili inconvenienti derivanti da circostanze di fatto, suscettibili di dar luogo a differenze di trattamento, non sono riferibili alla norma impugnata, e non determinano, quindi, vizi di incostituzionalita`. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 commi primo e terzo Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede la sospensione, o una diversa decorrenza, del termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al T.A.R. avverso un provvedimento amministrativo a favore del cittadino non abbiente che proponga domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Art. 24 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art21 · fonte su Normattiva