Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 190/1985

    Ha colpito questo articolo
    28 giugno 1985

    Non è giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtù del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali è consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo è limitato alla mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso è da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 113 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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  • Sentenza n. 265/2009

    Questione infondata
    23 ottobre 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che, con l'ordinanza che accoglie la domanda cautelare, il giudice amministrativo possa provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare, così determinando una palese diversità di trattamento tra la parte pubblica e quella privata (con conseguente violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.), tale da incidere sulla piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima, precludendo (in contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.) la possibilità stessa di chiedere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative alla fase cautelare. La norma censurata mira a disincentivare un ricorso indiscriminato alla tutela cautelare, costituendo una remora alla proposizione di domande palesemente infondate; tale ratio non ricorre nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare. Così ricostruita la ratio della norma censurata, quest'ultima appare il frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore nel configurare gli istituti processuali. Neppure sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, poiché la parte privata vittoriosa nella fase cautelare ben può ottenere il rimborso delle spese relative a questa fase ove risulti vittoriosa nel merito.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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  • Ordinanza n. 179/2002

    Questione infondata
    10 maggio 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt.…

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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