Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

Art. 9 — Programmi delle regioni e delle province autonome

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Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.

Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 7 febbraio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    È costituzionalmente illegittima la norma, contenuta nell'art. 9 della legge 5 giugno 1990, n. 135, secondo cui, ove le Regioni o le Province autonome non provvedano, entro un certo termine, a predisporre, per l'attuazione dei previsti interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, i programmi per l'assunzione del personale sanitario, per lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e dei servizi per le malattie a trasmissione sessuale, nonché per il servizio di trattamento domiciliare, spetta al Ministro della Sanità procedere alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari: tale soluzione, infatti, oltre a non prevedere che siano preventivamente sentite le Regioni o le Province autonome interessate, affida l'adozione degli atti sostitutivi ad autorità non governative, senza che da parte del Ministro via sia neppure la fissazione di idonee direttive. Deve quindi dichiararsi la illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135. - Sul potere statale di sostituzione: S. n. 450/1989.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS · Art. 3 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;135~art9 · fonte su Normattiva