Art. 9 — Programmi delle regioni e delle province autonome
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Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.
Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 7 febbraio 1991
