Programma nazionale di ricerche in Antartide

Art. 5 — Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide

Tutte le spedizioni o attivita' intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione e' subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalita' scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attivita' autorizzate.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;284~art5 · fonte su Normattiva