Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1984 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della difesa e' autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle comunicazioni: velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X); aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101); sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN). La spesa di cui al precedente comma e' cosi' ripartita: lire 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il programma EH-101, lire 226 miliardi per il programma CATRIN. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei predetti programmi implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
Testo in vigore dal 14 agosto 1984 al 9 ottobre 2010
