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All'onere annuo di lire 180 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge negli anni finanziari 1983 e 1984, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 sara' determinata annualmente con la legge finanziaria.
Testo in vigore dal 14 agosto 1984 al 9 ottobre 2010
