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I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprieta' e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 1 gennaio 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 31/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    In ordine alla realizzazione delle finalita` del piano per gli insediamenti produttivi, sono rinvenibili, nell'ordinamento, previsioni dirette a favorire la collaborazione dei proprietari degli immobili e comunque a non limitare i diritti di questi ultimi, al di la` di cio` che e` strettamente indispensabile per il perseguimento di finalita` di interesse generale. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e 42 L. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, denunziati nella parte in cui non prevedono la possibilita` di una realizzazione spontanea delle finalita` del piano per gli insediamenti produttivi, da parte dei proprietari delle aree assoggettate al piano stesso).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 27 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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