Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire. Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art71 · fonte su Normattiva