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Le domande di prolungamento che non siano state presentate entro il termine previsto dall'art. 2 della predetta legge 10 ottobre 1950, n. 842, possono essere proposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Testo in vigore dal 21 novembre 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1183~art2 · fonte del testo