E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennita' di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.

Testo vigente dal 29 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-18;767~art1 · fonte del testo