Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 390 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Sono prorogate fino a tutto l'anno 1933 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza e' fissato a tutto l'anno 1930:
tolto: 1° Articolo 16 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, in base al quale le cariche di capo e di sottocapo di stato maggiore potranno essere conferite ad ufficiali generali e superiori, di grado inferiore a quello stabilito dalla legge stessa;
tolto: 2° Articolo 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento, potra' essere ridotta a due terzi;
tolto: 3° Articolo 12 del R. decreto-legge 7 giugno 1928, numero 1278, in base al quale l'ufficiale che non abbia potuto conseguire, a suo turno, l'avanzamento, perche' non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, riprendera' allorche' promosso, la sede di anzianita' ed il posto di ruolo che avrebbe assunto qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata:
tolto: 4° Articolo 95 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, riguardante le modalita' di effettuazione del computo per le promozioni per merito straordinario ed a scelta;
tolto: 5° Articolo 98 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, col quale viene data al Ministro per l'aeronautica la facolta' di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica con criterio discrezionale in relazione alle esigenze del servizio;
tolto: 6° Articolo 12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio.
tolto: La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Mosconi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;101~art1 · fonte del testo