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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono prorogate fino a tutto l'anno 1933 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza e' fissato a tutto l'anno 1930:

[8]1° Articolo 16 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, in base al quale le cariche di capo e di sottocapo di stato maggiore potranno essere conferite ad ufficiali generali e superiori, di grado inferiore a quello stabilito dalla legge stessa;

[9]2° Articolo 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento, potra' essere ridotta a due terzi;

[10]3° Articolo 12 del R. decreto-legge 7 giugno 1928, numero 1278, in base al quale l'ufficiale che non abbia potuto conseguire, a suo turno, l'avanzamento, perche' non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, riprendera' allorche' promosso, la sede di anzianita' ed il posto di ruolo che avrebbe assunto qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata:

[11]4° Articolo 95 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, riguardante le modalita' di effettuazione del computo per le promozioni per merito straordinario ed a scelta;

[12]5° Articolo 98 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, col quale viene data al Ministro per l'aeronautica la facolta' di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica con criterio discrezionale in relazione alle esigenze del servizio;

[13]6° Articolo 12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio.

[14]La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX

[17]VITTORIO EMANUELE.

[18]Mussolini - Mosconi.

[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;101~art1 · fonte del testo